Precursori Esplosivi
Nuovo Regolamento Europeo
Con l'entrata in vigore il 01/02/2021 del REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 del 20 giugno 2019, si profilano nuove incombenze per le farmacie.
Il Regolamento si applica alle sostanze elencate, nonché alle miscele che contengono tali sostanze, anche se il Regolamento non si applica ai farmaci acquistati in seguito a presentazione di ricetta medica. Pertanto riteniamo che neanche le formule magistrali rientrino nel campo di applicazione di tale Regolamento.
I titolari di farmacia dovrebbero:
1) identificare le sostanze oggetto del regolamento sia quelle soggette a restrizioni (tra cui perossido di idrogeno, acido nitrico e acido solforico; tutte sostanze che potrebbero essere disponibili in farmacia in concentrazioni anche superiori al valore limite di ciascuna così come previsto dall'allegato I del Reg. UE), che in Italia non possono essere fornite, possedute o utilizzate da persone fisiche e giuridiche che quelle soggette a segnalazioni (tra cui acetone, magnesio polveri ed alluminio polveri; tutte sostanze disponibili in farmacia), per le quali la vendita deve essere segnalata in casi sospetti OVVERO
- quando il cliente non è in grado di precisare l'uso previsto;
- sembra essere estraneo all'uso previsto dei precursori o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite;
- insiste per voler pagare con grosse somme in contanti o altre modalità inconsuete.
2) informare tutto il personale della farmacia sui prodotti cui prestare attenzione, sui segnali da notare e su come effettuare la segnalazione, magari facendo firmare loro un apposito modulo sulle informazioni ricevute dal titolare in merito alla corretta gestione dei precursori di esplosivi;
3) conservare i prodotti in maniera tale da essere facilmente monitorati dal personale, verificare periodicamente gli stock per individuare sparizioni o furti, mettere in sicurezza tali prodotti all'interno del proprio magazzino.
Consigli Operativi
Riassumento, da un punto di vista operativo, si ricorda che:
- è vietato fornire a privati le sostanze soggette a RESTRIZIONI, sia da sole che in miscele che le contengano, nel caso in cui le concentrazioni siano superiori ai valori limite indicati nell'allegato I del Regolamento;
- è obbligo segnalare entro 24 ore le transazioni ed anche i tentativi di transazioni sospette relativi alle sostanze soggette a segnalazioni, indicate nell'allegato II del Regolamento;
- è obbligo segnalare entro 24 ore i furti e le sparizioni di quantità significative delle sostanze soggette a restrizione oppure a segnalazione, indicate negli allegati I e II del Regolamento.
Per le segnalazioni Federfarma nella Circolare URI.ML/EP/17580/710/F7/PE del 22 dicembre 2020 ha fornito i seguenti recapiti:
telefonico: 06-46542182
email: soi@dcpc.interno.it
e precursori@dcpc.interno.it (da inviare ad entrambi).
PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Allegato I)
Elenco delle sostanze che non sono messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati, sia da sole o in miscele o sostanze che contengano tali sostanze, a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2, e per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore:
- Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) concentraz. maggiore di 3% p/p
- Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) concentr. magg. di 12% p/p
- Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) concentr. maggiore di 15% p/p
- Nitrometano (CAS RN 75-52-5) concentr. maggiore di 16% p/p
- Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) concentr. maggiore di 16% p/p di azoto rispetto al nitrato diammonio
- Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) concentr. maggiore di 40% p/p
- Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) concentr. magg. di 40% p/p
- Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) concentr. maggiore di 40% p/p
- Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0) concentr. maggiore di 40% p/p
PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE (Allegato II)
Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore
- Esammina (CAS RN 100-97-0)
- Acetone (CAS RN 67-64-1)
- Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)
- Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)
- Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)
- Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2)
- Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4)
- Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)
- Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5)
Magistra
Per le sostanze sono stati inserite nuove informazioni di pericolo: Precursore Esplosivo (Restrizione) e Precursore Esplosivo (Segnalazione).
Queste informazioni vengono presentate assieme alle altre avvertenze di pericolo e, nel caso di tariffazione NON MEDICAMENTO, saranno messe in particolare evidenza anche nel riepilogo delle operazioni, prima della conferma definitiva.